Decreto ministeriale

Profilo Professionale del Fisioterapista ratificato dal Ministero della Salute D.M. n. 741 del 14 Settembre 1994.

“…. Articolo 1
Comma 1 : E’individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a aventi patologici, a varia eziologia congenita o acquisita.

Comma 2 : In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a. Elabora anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b. pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c. propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d. verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Comma 3: Svolge attività di studio, didattica o consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali….

Comma 6 : Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale…..

Successivamente Legge n. 251 del 10 Agosto 2000 riguardo le professioni sanitarie riabilitative:
Art. 2 comma 1 : Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

Comma 2: Lo Stato e le Regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni professionali sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli Stati dell’Unione Europea…”

Art. n. 5 pone le basi per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari per le professioni sanitarie della riabilitazione, a all’articolo 7, comma 2 dà la possibilità alle Aziende Sanitarie di conferire incarichi dirigenziali, anche al personale della riabilitazione, con le modalità previste al primo comma dello stesso articolo.

Figure Professionali

Giovanni Oliva

Decreto ministeriale